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Antinfortunistica
Il nuovo “Testo Unico” (D.Lgs 81/08) ha abrogato il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 164/56, il D.P.R. 303/56 (con l’eccezione dell’art. 64), il D.Lgs 277/91, il D.Lgs 626/94, il D.Lgs 493/96, il D.Lgs 494/96, il D.Lgs 187/05, gli articoli 36, commi 1 e 2 del Decreto legge 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge 248/06 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07.
Il D.Lgs 81/08, è composto da 306 articoli ai quali si aggiungono 51 allegati che riportano la maggior parte delle prescrizioni tecniche delle norme precedenti.
Il “Testo Unico” in materia d’igiene e sicurezza del lavoro, ha introdotto alcune importanti novità in merito a informazione, formazione e addestramento, introducendone, ad esempio, l’obbligo anche per i dirigenti e preposti. Sono stati rimodellati obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, gli obblighi dei preposti e sono state introdotte innovazioni che riguardano i documenti di valutazione dei rischi, la delega di responsabilità, l’apparato sanzionatorio e altro.
All’interno del D.Lgs 81/08, uno specifico Titolo, il IV, è dedicato ai cantieri temporanei o mobili, al quale si aggiungono ben quattordici allegati espressamente dedicati al comparto dell’edilizia (dal X al XXIII). Il Titolo IV è a sua volta suddiviso in due capi, il primo dei quali - dedicato all’organizzazione del cantiere – ha ridefinito le norme introdotte nel 1996 dal D.Lgs. 494 ora abrogato.
Occorre specificare che il Titolo II del D.Lgs 81/08, relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro, non si applica ai cantieri temporanei o mobili, ai quali, per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e le caratteristiche necessarie ai posti di lavoro, si deve applicare quanto previsto dallo specifico Allegato XIII.
Tra le rilevanti novità introdotte dal legislatore attraverso il Titolo IV del decreto, è opportuno evidenziare i compiti assegnati obbligatoriamente all’impresa affidataria con conseguente ridefinizione di impresa esecutrice; non vanno dimenticati i nuovi termini di nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. Giova infine ricordare la rielaborazione dei compiti, degli obblighi e quindi delle responsabilità riconducibili al Committente o, qualora venga incaricato, al Responsabile dei lavori.
Per ultima si vuole menzionare una innovazione contenuta nel Titolo I (art. 26 comma 3), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Questo documento, nel caso particolare rappresentato all’esecuzione di opere di carattere edile eseguite da una sola impresa all’interno di un ambiente ove si svolgono altre attività lavorative, diviene uno dei documenti obbligatori richiesti dal legislatore. Il D.U.V.R.I. è il documento che deve essere redatto dal datore di lavoro committente (titolare dell’azienda presso la quale devono essere svolte opere edili), al fine di eliminare o, qualora non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le diverse attività.
Naturalmente in presenza di più imprese nel cantiere, visto l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dei conseguenti Piani operativi di sicurezza da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, non risulta necessaria la redazione del D.U.V.R.I..
Resta viceversa invariato il ruolo fondamentale che il piano operativo di sicurezza è chiamato a svolgere: prevedere, quindi eliminare ridurre e gestire i rischi per la salute relativi all’attività che ogni impresa svolge nel cantiere. In estrema sintesi si può dire ch il POS rappresenta la progettazione della sicurezza dell’attività nel cantiere.