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Protezione dei posti di lavoro

Protezione dei posti di lavoro

27/5/2013

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di
lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste
di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone.
Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di
apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere
provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando,
in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.